
SERRAVALLE. La Legge Regionale 41/2015, contenente “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”, ha introdotto importanti novità per far fronte al problema del disagio abitativo.
Innanzitutto, tra i requisiti per l’accesso al bando per l’assegnazione delle case popolari, si richiede la residenza anagrafica o una attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni.
Si tratta di un intervento della Regione, fortemente sollecitato e atteso, per riequilibrare un ambito delle politiche sociali, da noi da sempre denunciato, in cui a beneficiare delle risorse sono soprattutto stranieri immigrati, nonostante la bassa percentuale di questi ultimi nei comuni.
In secondo luogo la nuova legge prevede la possibilità di destinare una quota percentuale di alloggi Erp all’utilizzo autorizzato in via provvisoria a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso agli stessi, che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo (sono contemplate nove casistiche ben precise, tra cui pubbliche calamità, morosità incolpevole, provvedimento di separazione).
Inoltre i comuni, che singolarmente o in forma associata devono procedere all’emanazione, almeno ogni quattro anni, del bando di concorso pubblico, sono tenuti anche a redigere un apposito regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità.
Alla luce di tutto ciò, mediante interpellanza a risposta orale, abbiamo interrogato il Sindaco e l’Assessore di competenza per sapere se l’Amministrazione, in ottemperanza alla nuova normativa regionale, si sia attivata per redigere il regolamento comunale richiesto, e se ci sia la reale volontà politica di formulare, insieme agli altri Comuni rappresentati all’interno del Lode pistoiese, un regolamento contenente norme condivise, al fine di garantire parità di procedura e trattamento a livello provinciale.
Elena Bardelli
Consigliere Comunale Fdi-An
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Assessore di Competenza
e p.c. ai Sig.ri Consiglieri Comunali
OGGETTO: Interrogazione a risposta orale sulle nuove disposizioni della L.R. 41/2015 relativa a “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”
La sottoscritta Elena Bardelli, Consigliere Comunale Fdi-An,
PREMESSO CHE la Legge Regionale 41/2015 prevede che “i comuni, nell’ambito territoriale di riferimento, procedono con apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni della presente legge, all’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando in particolare: a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione; b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione; c) l’istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri; d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse; e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della consegna e dell’eventuale rinuncia” (art. 3, c. 1);
PREMESSO ALTRESÌ che secondo detta legge “i comuni, singolarmente o in forma associata, procedono all’emanazione, almeno ogni quattro anni, di un bando di concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di Erp, in un periodo dell’anno che consenta di acquisire la documentazione della situazione reddituale relativa all’anno precedente” (art. 3, c. 2);

CONSIDERATO CHE all’art. 32 la stessa legge sostituisce la vecchia tabella A della L.R. 96/1996, contenente i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Erp, con una nuova tabella, dove tra i requisiti si richiede anche la “residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni”;
RILEVATO INOLTRE CHE il comma 2 dell’art.13 ter della suddetta Legge Regionale prevede la possibilità di destinare una quota percentuale di alloggi all’utilizzo autorizzato in via provvisoria a favore di nuclei familiari in possesso di requisiti previsti per l’accesso agli alloggi Erp che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo rappresentato da nove casistiche tassativamente elencate dalla lettera a) ad i) del comma stesso;
tutto ciò PREMESSO, CONSIDERATO e RILEVATO
INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE DI COMPETENZA PER SAPERE
- se l’Amministrazione, in ottemperanza alla nuova normativa regionale, si sia attivata per redigere il regolamento comunale richiesto, con l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, secondo i punti a) – e) dell’art. 3, c.1;
- se ci sia la volontà politica di formulare, insieme agli altri Comuni rappresentati all’interno del Lode pistoiese, un regolamento contenente norme condivise, al fine di garantire parità di procedura e trattamento a livello provinciale.
Elena Bardelli
Consigliere Comunale Fdi-An





















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